Definitiva l’applicazione della Scia all’edilizia con tempi dimezzati per i controlli. Lo propone la bozza di decreto legge presentata dal Ministro Calderoli e discussa a margine del Consiglio dei Ministri di martedì scorso. Il testo, che potrebbe essere analizzato dal prossimo CdM, riprende quanto già affermato a settembre scorso dal Ministro per la Semplificazione normativa. Se il testo dovesse passare, la Segnalazione certificata di inizio attività, introdotta con la manovra estiva per consentire l’avvio dei lavori nello stesso giorno della presentazione dell’istanza, sostituirebbe a tutti gli effetti la Dia, rispondendo ai dubbi avanzati nei mesi scorsi. Il Dl Calderoli cerca di superare anche la criticità dei controlli, riducendo da 60 a 30 giorni i margini per gli accertamenti ex-post. Le perplessità degli addetti ai lavori vertevano infatti sui tempi. Se da una parte con la Dia era necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori, dall’altra le incertezze sulla Scia non consentivano l’avvio del cantiere nello stesso giorno della presentazione della domanda all’Amministrazione preposta. In base alla manovra estiva, questa aveva infatti la possibilità di adottare provvedimenti di divieto e rimozione degli effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Di conseguenza si aspettavano i 60 giorni, dopo i quali far valere la regola del silenzio-assenso, raddoppiando i tempi di attesa e aggravando le procedure. Il decreto ribadisce che la sostituzione non sarebbe automatica per la Super-Dia,prevista dall’articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia. Fanno capo a questa disciplina gli interventi urbanistici in cui è possibile usare la Dia in alternativa al permesso di costruire, cioè ristrutturazioni con modifica del volume e della sagoma, nuove costruzioni e ristrutturazioni urbanistiche. Nel caso in cui esista un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale gravante sull’immobile su cui si intende intervenire, sarebbe possibile utilizzare la Scia solo allegando il parere positivo della Soprintendenza. La Scia, infatti, non può sostituire i nulla osta delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, ma deve accompagnarsi ad essi.
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